Centro Studi Sagara

Centro di specializzazione in etnopsichiatria e etnopsicoterapia

Esperienza e professionalità

Quasi tutti i fondatori del Centro Studi Sagara (CSS) hanno fatto, a partire dagli anni ’80, esperienze più o meno lunghe di lavoro in altri paesi (Africa, America del Sud e Centrale, Oriente, Europa) nei campi della salute e dell’educazione.


Da quelle esperienze e attraverso un lavoro collettivo di confronto e progettazione sono scaturiti nuovi approcci nel campo della salute, in particolare quella mentale. Da quel travaglio sono scaturite l’etnopsichiatria e l’etnopsicoterapia adottate, praticate, insegnate dal CSS.

  • Approfondimenti sull'etnopsichiatria

    Nel secolo scorso il termine “etnopsichiatria” significava la descrizione a opera di specialisti europei e nordamericani (medici, psicologi, psicoanalisti; ma anche antropologi, etnologi e filosofi) delle manifestazioni psicopatologiche riscontrabili al di fuori dell’Europa e delle modalità locali di interpretazione e cura che esulavano dall’approccio medico e dal riferimento alla scienza. Il punto di osservazione e giudizio su ciò che avveniva nei mondi altri era comunque sempre quello della medicina, della psicologia e della psicoanalisi che, dal loro vertice non potevano che formulare giudizi e categorie svalorizzanti. Si trattava, insomma, di una etnopsichiatria coloniale.


    Col tempo però il termine etnopsichiatria ha assunto un significato diverso. A specialisti (medici, psicologi, psicoanalisti, etnologi, antropologi), più aperti e capaci di osservazioni più precise e tendenzialmente meno giudicanti si sono uniti studiosi e rappresentanti originari di culture altre, in grado ora di intervenire anche nel dibattito scientifico che li riguardava.


    Questa apertura multidisciplinare e multiculturale ha finito per generare una teoria tendenzialmente “meta-culturale”, in grado cioè di comprendere i diversi fondamenti e le particolarità operative locali. Si è così costituito un saper-fare clinico originale dotato di una nuova potenza euristica e operativa, inclusiva e non esclusiva, aperta al dialogo radicale tra discipline scientifiche e saper-fare provenienti da altre storie e visioni del mondo.


    L’etnopsicoterapia (teoria e pratica) che è scaturita da questo processo non è molto diversa da quella “culturalmente neutra” auspicata nel 1952 da uno dei fondatori dell’etnopsichiatria, Georges Devereux:


    Solo l’elaborazione di un sistema psicoterapeutico rispondente a questi criteri permetterà allo psichiatra parigino di trattare con altrettanta efficacia una marchesa francese, un cacciatore di foche eschimese e un contadino dell’Africa Nera. In breve, abbiamo bisogno soprattutto di un sistema di psicoterapia che non si fondi sul contenuto di una cultura particolare …. Questa psicoterapia culturalmente neutra – psicoterapia multiculturale – è ancora in divenire. Questo è lo scopo che personalmente mi sono prefisso, al quale mi sono consacrato quasi esclusivamente da parecchi anni (una meta ancora lontana ma che, nonostante molte false partenze e molti sviamenti, continua ad attirarmi).


    (Devereux, 1952, in Saggi di etnopsichiatria generale, pp 106-07)


    L’etnopsicoterapia mette in campo diverse realtà e visioni degli umani e del mondo: alcune compatibili con quelle che si collocano sotto il mantello della scienza, altre no. Tutte sono scaturite da millenni di pensiero e lavoro, ricerche e sperimentazioni valide per la loro pertinenza ed efficacia, anche se non tutte basate sulle regole del metodo scientifico. Questa etnopsicoterapia è pertinente ed efficace sia in ambito iso- che allo-culturale: non solo per la sofferenza degli “altri”, ma anche per quella “nostra”.


    Pur diversi nei diversi mondi, ovunque vi sono punti di presa, passaggi a rischio, ideali di salute e ciò che serve come lavoro e protezione per superare i momenti critici dell’esistenza: le “crisi di presenza” di cui parlava Ernesto De Martino. In tutti i mondi in trasformazione si è dimostrata l’applicabilità e l’utilità della teoria, delle tecniche e dello sfondo interpretativo della moderna etnopsichiatria e dell’etnopsicoterapia che abbiamo adottato.


    In questa cornice, il CSS propone tre formazioni: la Scuola di etnopsicoterapia (percorso di quattro anni per medici e psicologi accreditato dal MIUR); la Alta formazione (percorso di un anno per medici e psicologi); la Mediazione etnoclinica (per personale sanitario ma anche per operatori nel campo della salute: percorso di un anno).


    Tra i nostri “antenati”: Georges Devereux, Henri Collomb, Sandor Ferenczi, Franco Basaglia, Ernesto de Martino, Bruno Callieri


    Tra i nostri alleati: Isabelle Stengers, Marie Rose Moro, Françoise Sironi, Bruno Latour, Eduardo Viveiros de Castro, Andras Zempleni, Mike Singleton, Franco Remotti, Luigi Lombardi Satriani, Antonio Guerci.


Corsi e moduli formativi


CSS ha fino a oggi attivato:

  • una Scuola di Psicoterapia per medici e psicologi a indirizzo psicodinamico e orientamento etnopsicoterapeutico riconosciuta dal MIUR;
  • un Corso di formazione annuale alla mediazione etnoclinica rivolto a laureati (triennali e magistrali) e a operatori abilitati alla clinica, insegnanti, mediatori linguistico-culturali, educatori;
  • un Corso di Alta Formazione annuale di informazione e formazione all’approccio trans-culturale nelle discipline mediche e psicologiche riservato a medici, psicologi e altri professionisti con esperienze comprovate di lavoro clinico;
  • diversi moduli formativi e seminariali aperti a operatori sociosanitari, educativi e in generale agli interessati (l’obiettivo: fare cultura condivisa anche in campo sanitario e psicologico) volti a migliorare, nei particolari ambiti in cui il CSS è impegnato, la lettura e la gestione di fenomeni ed emergenze critiche.


Collaborazioni


Il CSS ha nel tempo istituito e formalizzato accordi di collaborazione con i seguenti istituti ed enti:

  • Dipartimento Salute della Donna e Medicina Territoriale, Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi “Sapienza” Roma;
  • Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Psicologia dell’Università di Firenze;
  • Dipartimento di Scienze Antropologiche, Facoltà di Scienze della Formazione dell’università di Genova;
  • Dipartimento Salute Mentale Macaccaro ASL TO2 (Torino);
  • Cooperativa sociale CAT (Firenze);
  • Associazione OASI2 (Trani);
  • Casa di cura psichiatrica Villa Maria Pia (Roma);
  • Ospedale Psichiatrico di Stato Lepida-Leros (Grecia);
  • Centro Regionale Medicina Tradizionale Bandiagara (Mali);
  • Federazione delle Associazioni dei Terapeuti Tradizionali della Provincia di Bandiagara (Mali);
  • Centro Medicina Naturale di Mayantuyacu (Perù);
  • Centro Mamre (Torino).

I soci fondatori del CSS


Stefano Bertoletti

sociologo, lavora a Firenze nell’ambito di cooperative sociali rivolte alla marginalità e al disagio giovanile.


Piero Coppo

medico, psichiatra e psicoterapeuta, ha lavorato e lavora in Italia e all’estero nell’ambito di progetti di cooperazione destinati a migliorare l’articolazione tra sistemi di cura.


Laura Faranda

antropologa, è professore ordinario di Etnologia e Antropologia culturale all’Università “Sapienza” di Roma.

  • Curriculum

    È professore ordinario in discipline etno-antropologiche all’Università di Roma “Sapienza. 


    Tra i suoi percorsi di ricerca: l’antropologia del mondo antico; l’antropologia simbolica, con particolare attenzione al rapporto tra corpo e identità di genere; l’antropologia dei processi migratori, con particolare attenzione a specifici contesti del sud d’Italia e dell’Africa mediterranea (Tunisia); l’antropologia della mediazione scolastica nelle seconde generazioni di studenti stranieri inseriti nelle scuole italiane; la psichiatria coloniale; l’antropologia religiosa e le forme cultuali confraternali (Tunisia); l’etnopsichiatria e la mediazione etnoclinica.


    Ha anche condotto ricerche sul campo in Italia, Senegal, Mali e Tunisia.


    È membro della SIAC (Società Italiana di Antropologia Culturale), del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Storia, Antropologia, Religioni” (“Sapienza” Università di Roma). È referente delegata dal Rettore dell’Ateneo “Sapienza” per le relazioni con la Tunisia.


    Tra le sue pubblicazioni: Le lacrime degli eroi. Pianto e identità nella Grecia antica (1992); Dimore del corpo. Profili dell’identità femminile nella Grecia classica (1996); con B. Callieri, Medusa allo specchio. Maschere fra antropologia e psicopatologia (2002); Non uno di meno. Diari minimi per un’antropologia della mediazione scolastica (a cura di, 2004, nuova ed. 2018); Viaggi di ritorno. Itinerari antropologici nella Grecia antica (2009); La signora di Blida. Suzanne Taïeb e il presagio dell’etnopsichiatria (2012); Anime assenti. Sul corpo femminile nel Mediterraneo antico (2017); (con S. Minetti), Guardami. Visioni, narrazioni, anatomie del seno (2019).


    Contatti: laura.faranda@uniroma1.it

Pietro Ferrero

psicologo e psicoterapeuta, lavora e ha lavorato in progetti di cooperazione rivolti al sostegno delle medicine tradizionali; è stato capoprogetto del Progetto Valorizzazione Medicine Tradizionali Mali e Senegal.

  • Curriculum

    Laureato in psicologia clinica e delle organizzazioni nel 1989, ha lavorato a lungo nell’ambito della formazione e della progettazione sociale; si è occupato di marketing e tecniche di comunicazione per aziende multinazionali. Dal 2004 al 2009 ha lavorato in Congo, Mali, Senegal e Nepal nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale, occupandosi di interventi psicosociali e di salute comunitaria. Dal 2010 è responsabile del settore “Salute e Migrazione” per l’ONG Comitato di Collaborazione Medica di Torino.


    pietro.s.ferrero@gmail.com

Lelia Pisani

psicologa e dottore in antropologia, ha lavorato in Italia e all’estero in attività di formazione e cooperazione internazionale in particolare nell’ambito delle cure materno-infantili, dell’educazione e delle medicine tradizionali.

  • Curriculum

    Psicologa, formazione in psicoterapia della gestalt con I. Bloomberg e IBTG di Torino, dottore di ricerca in etnoantropologia, dal 1977 lavora in progetti di ricerca e di Cooperazione allo Sviluppo in Mali, Etiopia, Nepal, Romania. Collabora in attività e progetti di ricerca con l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Dal 1999 al 2010 è stata membro del comitato direttivo e responsabile del corso etnopsicoterapia alla scuola di specializzazione in psicoterapia Lista di Milano. Tra le sue pubblicazioni, Bambini dogon: nascere e crescere sull’altopiano di Bandiagara (2007) con True M., W. Oumar F., La relation entre la croissance de l’enfant, l’attachement entre l’enfant et la mère, et le temps de réponse maternelle au signal de l’enfant chez le Dogons du Mali (2005), e Infant Mother Attachment among the Dogon of Mali, Child development (2001).


    Etnopsichiatria I (Lelia Pisani, lezione 10.01.2014)

     lelia.pisani@centrosagara.it

Francesca Vallarino Gancia

psicologa, psicoterapeuta, presidente dell’Associazione Mamre Onlus di Torino per il sostegno psicologico e consultazioni etnopsichiatriche alle famiglie migranti.

  • Curriculum

    Psicologa, specializzazione in psicoterapia all’Accademia in Psicoterapia Relazionale-Sistemica di Torino (direttore M. Andolfi), ha conseguito Master Universitario di II livello in: “Etnopsichiatria: Pianificazione e Interventi in ambito socioculturale e clinico” all’ Università degli Studi di Genova. Presidente dell’associazione Mamre di cui dirige il servizio di aiuto psicologico, psicoterapia ed interventi etnopsichiatrici per migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Interventi di mediazione etnoclinica, consulenze e formazioni a operatori socio sanitari e scolastici.

    Tra le sue pubblicazioni:

    – F. Vallarino Gancia, Migrazione, geopolitica ed etnopsichiatria: un percorso clinico, in Africa e Mediterraneo, semestrale n.2/13 (79) – dicembre 2013

    – L. Pisani, M. Pompili, C. Zavaroni, F. Vallarino Gancia, Nomi e attaccamenti: due interventi etnopsichiatrici al Centro Mamre, in AeP – Adolescenza e psicoanalisi VI – n. 1 2011 MIGRANTI.

    – F. Vallarino Gancia, Rappresentazioni del corpo, della sessualità e dell’affettività in donne vittime della tratta, in Equal Li.fe Libertà Femminile, febbraio 2005

    – F. Vallarino Gancia, Famiglie straniere. Il ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri nella nostra società, in BAB – Passaggi e Passaggi Interculturali, N.2 Anno 1 – Luglio 2004

    Tra le sue produzioni filmiche:

    – Viaggio di non ritorno, sulla tratta delle donne nigeriane, 2002

    – Diario di un viaggio, Laboratori nelle classi elementari, 2008

    – Filmati etnografici sui riti di possessione Kubandwa nella regione dei Grandi Laghi in Uganda e filmati e archivio fotografico sui guaritori e sistemi di cura tradizionali nella regione del Rwenzori in Uganda 2006.


     fvallarinogancia@gmail.com



Cultura


Tra le attività del Centro Studi Sagara previste nello Statuto (p. 26) vi sono anche azioni volte a “fare cultura” sia in campi specialistici sia verso la popolazione generale.


La scuola, l’educazione, la salute non sono aree che interessano solo “iniziati” ed “esperti”. Le acquisizioni delle scienze, in particolare quelle delle discipline umane applicate, devono poter essere accessibili, per il loro significato e le loro conseguenze, anche alla popolazione generale.


Il campo della cultura condivisa è perciò centrale nell’intenzione del CSS: non si tratta solo di diffondere tra gli addetti ai lavori e tra i non specialisti materiali didattici e di informazione (libri, documenti audio-video anche accessibili in rete, ecc.) utili a contrastare le dinamiche di alienazione, sfruttamento, distruzione delle risorse umane e materiali, ma anche di facilitare o costruire situazioni in vivo di discussione, confronto e scambio tra individui e gruppi interessati a condividere e discutere visioni del mondo e strategie operative.

Formazioni

Il Centro Studi Sagara (CSS) ha indicato, nel suo statuto, alcune aree particolari in cui intende svolgere attività formative. Non si tratta però (come è logico a partire dallo sfondo teorico e pratico dell’etnopsichiatria che il CSS rappresenta) solo di iniziative limitate al campo della psicopatologia. Le tre radici del nome etno-psiche-iatria rinviano alla cultura condivisa, alla componente immateriale degli umani, alle procedure di accudimento e cura. Si tratta dunque di attivare anche interventi che sostengano, aggiornandola, la cultura condivisa propria a ogni determinato contesto, e promuovere attività psicoterapeutiche nel senso più lato: “psiche” della persona ma anche della collettività e del contesto dove quella collettività evolve.

La Scuola di etnopsicoterapia prepara, in quattro anni, psicologi e medici alla presa in carico di pazienti, o gruppi di pazienti, che presentino disturbi già etichettati nelle classificazioni internazionali dei disturbi psichici ma anche portatori di sofferenze non riducibili a una delle categorie standardizzate.


Il passaggio critico nel quale tutti siamo immersi non comprende solo gli esiti delle migrazioni o i quadri sintomatologici etichettati dalla American Psychiatric Association. Ovunque si riscontra un aumento della sofferenza psichica con forme, gravità e frequenze diverse a seconda dei luoghi, delle culture, delle risorse terapeutiche disponili. Il travaglio del singolo rispecchia ovunque quello della cultura (più o meno ibridata) di cui fa parte.

Il percorso di Mediazione Etnoclinica (MEC) prepara operatori attivi su territori e in contesti di cura dove rappresentanti di culture diverse si trovano a interagire.


L’obiettivo è migliorare la compliance del paziente seguendo il modello della mediazione clinica inaugurata a Parigi da Bouznah (si veda Bouznah S. – C. Lewertowski 2013, Quando gli spiriti incontrano i medici. Sette storie per guarire. Sagara, Ed. Colibrì, Milano 2014).

Statuto

“CENTRO STUDI SAGARA S.R.L.IMPRESA SOCIALE” DENOMINAZIONE

  • Ragione sociale

    ARTICOLO 1) E’ costituita ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n.112/2017 (Disciplina dell’impresa sociale) una società a responsabilità limitata denominata “CENTRO STUDI SAGARA S.R.L. IMPRESA SOCIALE”.

    Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “impresa sociale”.

  • Sede

    ARTICOLO 2) La società ha sede nel comune di Casciana Terme

    Lari (PI).

    L’indirizzo completo della sede sociale è comunicato al competente Registro delle Imprese nei modi e termini di cui all’articolo 111 ter delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile.

    La società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

  • Oggetto

    ARTICOLO 3) La società esercita in via stabile e principale e senza fini di lucro le seguenti attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto:

    – la formazione universitaria e post universitaria;

    – la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

    – l’educazione, l’istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

    In particolare la società esercita:

    la gestione e la conduzione di scuole di Etnopsichiatria per la formazione di psicoterapeuti, mediatori etnoclinici e operatori dell’ambito sanitario e socio-educativo;

    l’organizzazione e l’esecuzione di attività formative e informative per operatori socio-sanitari e, in generale, della cultura nei campi dell’etnopsichiatria e dei sistemi locali di cura;

    lo sviluppo, la ricerca, l’insegnamento, la pratica e la diffusione dell’etnopsichiatria clinica;

    la consultazione etnopsichiatrica;

    la mediazione etnoclinica;

    la ricerca in etnopsichiatria clinica;

    la ricerca, orientamento e formazione nel contesto educativo;

    la realizzazione di interventi di consulenza Etnoclinica;

    lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione;

    la pubblicazione e produzione di materiale formativo e informativo.


    Ai fini del presente statuto si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi dell’impresa sociale o quella che sarà altrimenti definita dalla normativa di settore.

    La società potrà, inoltre, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società o imprese aventi scopi affini e analoghi o complementari o comunque connessi al proprio scopo.

    Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari necessarie ed anche soltanto utili per il raggiungimento dei suoi fini, compreso il rilascio di fideiussioni e garanzie reali a favore proprio o di terzi, con espressa esclusione delle attività riservate ai soggetti di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.385 e successive norme, nonchè di ogni altra attività vietata dalla presente o futura legislazione.

  • Durata

    ARTICOLO 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento.

  • Domicilio dei soci

    ARTICOLO 5) Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro soci.

  • Capitale sociale e finanziamenti dei Soci

    ARTICOLO 6) Il capitale sociale è fissato in euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal denaro, osservando le disposizioni di legge.

    I soci potranno eseguire, su richiesta dell’organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

    In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme unanime delibera assembleare.

    Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente. 


    ARTICOLO 7) In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

    E’ attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all’articolo 2482 ter codice civile; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

  • Partecipazioni e loro trasferimento

    ARTICOLO 8) Le quote possono appartenere anche ad un unico socio.


    ARTICOLO 9) Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci. L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

    Le partecipazioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

    Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi o aventi causa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la società.

  • Lavoro nell'impresa sociale

    ARTICOLO 10) Ai lavoratori nell’impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti ed accordi collettivi applicabili.

    In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non può essere superiore al rapporto indicato dalla normativa di riferimento.

    È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell’attività di impresa, dei quali l’impresa sociale deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori, salvo diversa disposizione di legge. L’impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell’impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

    L’impresa sociale favorisce la partecipazione attiva dei lavoratori all’organizzazione aziendale.

    I lavoratori dell’impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell’impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

  • Decisioni dei soci e assemblee

    ARTICOLO 11) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

    In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell’articolo 2479 del codice civile nonchè la decisione su eventuali provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci.


    ARTICOLO 12) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 13), sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

    l’argomento oggetto della decisione;

    il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

    la menzione dell’eventuale parere del collegio sindacale, se nominato;

    l’indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l’indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

    la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.

    Anzichè redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro delle decisioni dei soci.

    Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare:

    l’argomento oggetto della decisione;

    il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

    la menzione dell’eventuale parere del collegio sindacale, se nominato.

    Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario.

    Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all’indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.


    ARTICOLO 13) Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479 del codice civile nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.


    ARTICOLO 14) L’assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci.

    Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.


    ARTICOLO 15) L’assemblea deve essere convocata dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.

    Nell’avviso può essere prevista un’eventuale seconda convocazione.

    L’assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal libro soci.

    Nell’avviso dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora dell’adunanza nonchè l’elenco delle materie da trattare. Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l’eventuale seconda convocazione.

    Sono valide, tuttavia, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

    In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 


    ARTICOLO 16) L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge.

    Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta giorni.

    L’assemblea è inoltre convocata quando l’organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge.


    ARTICOLO 17) Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci. I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. I documenti relativi devono essere conservati dalla società.


    ARTICOLO 18) L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell’assemblea, il verbale è redatto da un notaio.

    Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.


    ARTICOLO 19) Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

    L’assemblea è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge, sia per la prima che per la seconda convocazione.

    I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione.

    Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l’utilità o l’opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purchè ricorrano le seguenti condizioni: siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;

    sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l’identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

    sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;

    vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

    Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).


    ARTICOLO 20) Le decisioni dei soci che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti dei lavoratori inquadrati nell’impresa sociale e/o i destinatari dell’attività sociale.

  • Amministrazione e rappresentanza

    ARTICOLO 21) La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

    a) da un amministratore unico;

    b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina; Gli amministratori possono essere soci o non soci.

    Per organo amministrativo si intende l’amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

    Ai sensi del D.Lgs.n.112/2017, l’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

    – assenza di precedenti penali e carichi pendenti;

    – accertata esperienza nelle attività esercitate dall’impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali generali;

    – insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da comprometterne l’indipendenza o di relazioni di natura economica con la società, in forza di rapporti d’affari, di consulenza professionale o altro, tali da comprometterne l’autonomia di giudizio. Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati.

    Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei soggetti nominati alla carica di amministratore deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre alla società entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, a pena di decadenza.



    ARTICOLO 22) Il consiglio di amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l’assemblea nomina il presidente; può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente e uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge. Le cariche di presidente o di amministratore delegato sono cumulabili.

    Il consiglio di amministrazione, quando esiste, funziona con le modalità di seguito indicate.

    Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purchè nel territorio di uno stato membro dell’Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l’adunanza.

    Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

    In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purchè dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l’argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

    Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all’ultimo consigliere interpellato l’istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell’istanza stessa.

    È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.



    ARTICOLO 23) L’organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell’atto costitutivo. 


    ARTICOLO 24) All’organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai soci.

    L’organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all’uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.


    ARTICOLO 25) La firma e la rappresentanza generale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all’amministratore unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri.


    ARTICOLO 26) Il compenso ai membri dell’organo amministrativo è fissato dai soci esercizio per esercizio con divieto assoluto di distribuzione indiretta degli utili attraverso corresponsione di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese operanti nei medesimi settori e condizioni salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed in ogni caso con un incremento massimo del venti percento.


    ARTICOLO 27) Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all’organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al par.2 sez.VI bis capo V titolo V del Codice Civile, nonchè del D.Lgs.n.112/2017.

  • Organo di controllo e revisione legale

    ARTICOLO 28) Ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.112/2017, la società deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli artt.2397, comma 2, e 2399 del codice civile. 


    ARTICOLO 29) I sindaci vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonchè sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

    I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n.112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 9, comma 2, del citato Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

    I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.


    ARTICOLO 30) Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, nel caso in cui l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o da sindaci iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.

    Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

  • Esercizi e bilancio sociale

    ARTICOLO 31) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

    Per ciascun esercizio, la società è tenuta a redigere il bilancio sociale nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della normativa di settore.

    Il bilancio sociale dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della società.

  • Utili

    ARTICOLO 32) Salvo la possibilità prevista dal comma 3 dell’art.3 e dall’art.16 del D.Lgs.n.112/2017, l’impresa sociale deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria e ad incremento del patrimonio.

    Fatto salvo quanto previsto nel presente statuto ed ai sensi della normativa di settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

  • Scioglimento e devoluzione del patrimonio

    ARTICOLO 33) Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, il patrimonio residuo risultante dopo la restituzione dei conferimenti effettuati dai soci, sarà devoluto nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 dell’art.12 del D.Lgs.n.112/2017.

  • Clausola compromissoria

    ARTICOLO 34) Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo ove è ubicata la sede della società su istanza della parte più diligente. L’arbitrato sarà rituale e l’arbitro giudicherà, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo diritto ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto.

    L’arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell’arbitrato.

    Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

  • Libro Soci

    ARTICOLO 35) Per il termine “libro soci” si intende il libro facoltativamente istituito ed obbligatoriamente mantenuto dalla società anche dopo l’entrata in vigore del D.L.185/2008 convertito e modificato nella Legge 28 gennaio 2009 n.2.

Il bilancio sociale

Il bilancio sociale 2021 è scaricabile cliccando sul pulsante DOWNLOAD

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